0-3 a tavolino per il S.Valentino: accolto reclamo Vis Mediterranea

GARA DEL 19/ 2/2022 SAN VALENTINO 1975 - VIS MEDITERRANEA SOCCER
Il GST, prof. Paolo Puorro, letti il preannuncio ed il reclamo correttamente proposti dalla società VIS MEDITERRANEA SOCCER in quanto pervenuti nei termini di rito ai sensi dell'art. 67 C.G.S., avente ad oggetto la presunta posizione irregolare ai sensi dell'art. 34 delle N.O.I.f. del calciatore Cipriano Carmine della società SAN VALENTINO 1975, nato il 10.06.2006, che in tesi della reclamante non avrebbe potuto partecipare alla gara de qua in quanto non preventivamente autorizzato dal C.R.Campania ai sensi del richiamato ex art. 34 delle N.O.I.F., alla data di disputa della gara in esame; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Campania, giusta nota protocollo n. 184 del 03.03.2022, è emerso che il calciatore Cipriano Carmine nato 10.06.2006 della società SAN VALENTINO 1975, non risulta autorizzato ex art.34 delle N.O.I.F. pertanto il calciatore risultava sprovvisto di titolo per partecipare alla gara in esame. PQM dato atto che in data 4.3.2022 la segreteria del G.S.T. ha provveduto ai sensi dell'art. 67 del vigente C.G.S. a comunicare alle società in epigrafe la data fissata per la pronuncia, a scioglimento della riserva di cui al C.U. della Delegazione Provinciale n. 54 del 24.02.2022
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto,
b) per l'effetto di infliggere ai sensi dell'art. 10 C.G.S. alla società SAN VALENTINO 1975 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della reclamante,
c) di infliggere per i fatti di cui innanzi alla società SAN VALENTINO 1975 l'ammenda di euro 40,00,
d) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società SAN VALENTINO 1975 sig. Nacchia Vincenzo fino al 31.03.2022.
